Tirocini Formativi

Il tirocinio formativo: un’opportunità per le aziende

Introdotto dalla legge 196/97 per facilitare l’inserimento lavorativo dei giovani, e regolamentato in Emilia Romagna dalla L.R. n. 1 del 4/3/2019 in vigore dal 1/7/2019, il tirocinio formativo è uno strumento che permette al tirocinante di effettuare un’esperienza diretta in una realtà aziendale.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato e, successivamente ad esso, si potrà instaurare un qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, compreso quello di apprendistato.

Al termine del tirocinio, è previsto il riconoscimento ufficiale, tramite colloquio, delle capacità e conoscenze acquisite durante il periodo formativo, attraverso il Servizio Regionale di Formalizzazione delle Competenze (SRFC) finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).

Quanti tirocinanti si possono ospitare?

Il numero massimo di tirocinanti ospitabili contemporaneamente è in relazione ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti), nonché a tempo determinato (con data di inizio del contratto a termine anteriore alla data di avvio del tirocinio e scadenza successiva alla fine del tirocinio) in forza nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio.
– da 0 a non più di 5 dipendenti: 1 tirocinante
– tra 6 e 20 dipendenti: 2 tirocinanti
– 21 o più dipendenti: n° di tirocinanti pari al 10% dei dipendenti
In deroga ai limiti predetti, i soggetti ospitanti possono attivare un tirocinio per ogni assunzione di tirocinante ospitato nei 24 mesi precedenti, fino ad un massimo di 4 tirocinanti. Si specifica che per usufruire della deroga al limite massimo di tirocinanti i contratti di lavoro subordinato devono avere una durata di almeno 6 mesi e possono essere anche a tempo parziale con un orario ridotto non inferiore al 50%.

Presupposti e condizioni di attivazione

Il soggetto ospitante deve rispettare le seguenti condizioni:
– (a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
– (b) essere in regola con la normativa sull’inserimento dei lavoratori disabili (Legge n. 68/1999 e s.m.i.).
– (c) non fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria che interessi lavoratori adibiti ad attività
equivalenti a quelle svolte nel corso del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo specifici accordi
con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative; il soggetto ospitante che ha in
corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo” può attivare tirocini.
– (d) non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali
comparativa- mente più rappresentative.
– (e) non avere effettuato licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo,
nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio e nella medesima unità operativa, di lavoratori adibiti
ad attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti, rientranti in
una delle seguenti ipotesi:
– (1) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
– (2) licenziamento collettivo;
– (3) licenziamento per superamento del periodo di comporto;
– (4) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
– (5) licenziamento per fine appalto;
– (6) risoluzione del rapporto di apprendistato, al termine del periodo formativo.

Viene fatta salva la possibilità di ospitare tirocinanti a seguito di licenziamenti se previsto in uno specifico accordo stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
– (f) nominare un tutor responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro. Il
tutor deve possedere esperienze e competenze adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi
formativi del tirocinio. Ogni tutor nominato dal soggetto ospitante può seguire contemporaneamente
fino ad un massimo di 3 tirocinanti.
– (g) garantire nei confronti del tirocinante il rispetto della vigente normativa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, anche relativamente agli obblighi formativi inerenti alla prevenzione ambientale e
antinfortunistica, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni.

Divieti a carico del soggetto ospitante

Ai fini della legittimità del tirocinio il soggetto ospitante non può:
– adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione aziendale;
– sostituire con tirocinanti il personale assente per malattia, infortunio, maternità, ferie o in sciopero;
– sopperire con i tirocinanti ad esigenze di intensificazione dell’attività;
– attivare un tirocinio formativo con un soggetto che nei due anni precedenti abbia svolto attività
lavorativa a proprio favore, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale;
– promuovere più di un tirocinio con il medesimo tirocinante relativo a qualifica o unità di competenza già
interamente acquisita dal tirocinante.

Durata del tirocinio

Nella generalità dei casi la durata massima dei tirocini, comprensiva di proroghe, non può essere superiore a 6 mesi. In caso di attivazione di tirocinio con persone con disabilità la durata massima è pari a 24 mesi; sarà, invece, di 12 mesi con persone svantaggiate. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a 2 mesi. Nel caso in cui il soggetto ospitante svolga un’attività stagionale la durata minima è di 1 mese.

Indennità di partecipazione per il tirocinante

E’ previsto l’obbligo a carico del soggetto ospitante di corrispondere al tirocinante un’indennità mensile di partecipazione di almeno 450,00 Euro – salvo eccezioni legate alla percezione di forme di sostegno al reddito – laddove il tirocinante partecipi alle attività per almeno il 70% della durata su base mensile del tirocinio. L’impresa ospitante dovrà rilasciare al tirocinante, ai fini fiscali, la certificazione dei redditi percepiti.

Tempi di attivazione

I tirocini formativi sono attivabili solo dopo l’accreditamento da parte del tirocinante al portale “Lavoro per Te” Regione Emilia Romagna e solamente se autorizzati dall’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna. L’autorizzazione viene rilasciata dopo 10 giorni dall’invio delle comunicazioni da parte del soggetto promotore a seguito della verifica della loro idoneità e congruenza.

Per informazioni
ISCOM FERRARA
0532 234231
INFO@ISCOMFE.IT